Che cosa fa il Provveditorato alle
Opere Pubbliche
Il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche è l’Ufficio Periferico del
Ministero delle Infrastrutture, con competenza sulle regioni della Puglia e la
Basilicata.
L’istituzione
dei Provveditorati in Italia risale all’immediato dopoguerra attraverso il D.L.
n° 16 del 18 gennaio
In
attuazione del D.P.R. n° 8/1972, è avvenuto il trasferimento alle Regioni di
alcune competenze, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere
idrauliche, per l’edilizia statale e per quella economica e popolare.
Successivamente,
il D.Lgs. n° 112/98, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della
Legge 59/97, ha individuato in materia di opere pubbliche, all’art. 93, le
funzioni che nell’ambito della riforma rimangono di competenza statale. In
particolare, fra le funzioni mantenute allo Stato, che rientrano nelle
competenze del Provveditorato alle OO.PP., si segnalano i compiti
relativi:
· alle fasi della programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche relative agli Organi
costituzionali, di rilievo costituzionale o internazionale, alle opere
destinate alla difesa, alle dogane, all’ordine e sicurezza pubblica e all’edilizia
penitenziaria (art. 93 - comma 1 - lettera b) e d));
· alla programmazione, localizzazione, finanziamento
della realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
destinati ad ospitare uffici dell’Amministrazione dello Stato, nel rispetto
delle competenze conferite alle Regioni e agli Enti locali (art. 93 - comma 1 -
lettera e));
· alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti
delle opere di competenza statale, ai sensi dell’art. 93 (art. 93 - comma 1 -
lettera h));
Le
difficoltà operative incontrate dalla riforma hanno indotto il legislatore a
prevedere nell’ambito della Legge 388/00, Legge finanziaria per il 2001,
all’art. 52, la possibilità per le Regioni e gli eventuali Enti locali
-Province e Comuni- individuati dalle Regioni quali Enti cui trasferite parte
delle competenze, di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni trasferite,
degli uffici statali dislocati sul territorio e, a seguito della riforma, non
più competenti.
A
seguito di questa previsione legislativa, ed al fine di concordare per tutte le
Regioni e gli altri Enti locali le modalità organizzative e le procedure per
l’applicazione dell’art. 52 della Legge 388/00, in data 21 febbraio 2001, è
stato sancito un accordo in sede di Conferenza Unificata fra Stato,
Regioni ed Enti locali. In particolare, nell’accordo, la durata del periodo di
avvalimento è stata convenzionalmente stabilita per un periodo intercorrente
tra la data di pubblicazione dei Decreti di trasferimento e il 30 giugno 2001.
Altresì, è stata prevista la possibilità di prorogare il predetto periodo
estendendolo al 31 dicembre 2001, data da intendersi, tuttavia, come termine
ultimo per l’avvalimento.
Quasi
tutte le Regioni, tra cui anche
Ai
Provveditorati alle OO.PP., quindi, è demandata la gestione tecnica,
amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture e dei servizi
attribuiti alla competenza del Ministero delle Infrastrutture secondo le leggi
ed i regolamenti vigenti.
Più
in dettaglio i Provveditorati gestiscono le progettazioni, le gare di appalto,
i contratti e tutte le operazioni conseguenti alla esecuzione delle opere
pubbliche, ivi comprese, entro determinati limiti di valore, le transazioni e
gli esoneri da penali, nonché le nomine dei collaudatori, la liquidazione delle
rate di acconto e di saldo, la formazione ed approvazione di atti integrativi o
sostitutivi dei contratti. I Provveditorati sono pure competenti a predisporre
il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche da eseguirsi a
carico dello Stato nel loro spazio territoriale di competenza.
Nell’ambito
delle strutture dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, attraverso i Settori
Operativi delle singole province, sono espletate anche le funzioni già proprie
dell’amministrazione periferica, e precisamente degli uffici del Genio Civile a
competenza generale, soppressi in seguito al trasferimento dei poteri alle
Regioni a statuto ordinario. Tali funzioni sono svolte dal funzionario della
carriera tecnica direttiva, designato dal Provveditore alle OO.PP. competente
per territorio.
Il
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata, in analogia
agli altri Provveditorati istituiti nelle diverse Regioni dello Stato, è retto
da un dirigente generale.
Il
Provveditore, rappresentante del Ministro delle Infrastrutture, emette
provvedimenti che hanno carattere di definitività.
Presso
i Provveditorati sono costituiti alcuni organi collegiali, quali:
· il Comitato Tecnico Amministrativo;
· il Comitato tecnico per l’esecuzione della demolizione
delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio e del
patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici;
·
·
LE ATTRIBUZIONI OPERATIVE DEL PROVVEDITORATO, COME DA
ULTIMO DELINEATO DALLA RIFORMA BASSANINI, POSSONO COSI’ RIASSUMERSI:
A) - EDILIZIA
DEMANIALE
1. Manutenzione
ordinaria, straordinaria e realizzazione di edifici demaniali sede dei seguenti
uffici pubblici statali:
· Arma
dei Carabinieri;
· Polizia
di Stato;
· Guardia
di Finanza;
· Polizia
Penitenziaria;
· Vigili
del Fuoco;
· Corpo
Forestale dello Stato;
· Istituti
Penitenziari.
2.
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture pubbliche per
l’eliminazione delle barriere architettoniche;
3. Interventi urgenti negli
edifici demaniali in caso di pubbliche calamità.
B) - EDILIZIA SOGGETTA
A LEGGI SPECIALI
· Realizzazione di un programma di interventi per
l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della
Guardia di Finanza (legge 831/86) - Nuove costruzioni e ristrutturazioni del
patrimonio esistente;
· Realizzazione nuove caserme da adibire a Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco (legge 521/88);
· Realizzazione nuove strutture, lavori di completamento,
di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
demaniali destinati ad istituti di Prevenzione e Pena;
· Realizzazione di alloggi da concedere in locazione o
in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando è
strettamente necessario per la lotta alla criminalità organizzata (art. 18
della legge n° 203/91).
C) - ACQUEDOTTI
INTERREGIONALI
· Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n°
1090/68 e dall’art 17, comma 39 della legge n° 67/68, eroga all’ente gestore
degli acquedotti interregionali un contributo in conto capitale in misura del
70%, ovvero del 90% della spesa necessaria
per
la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore
generale degli acquedotti. Il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, tramite i Provveditorati, esercita l’alta sorveglianza ai lavori provvedendo all’approvazione tecnico-
economica dei progetti finanziati entro il 31 dicembre 2000, previo esame da
parte del C.T.A. L’Ente gestore opera in totale autonomia per
ciò che concerne la scelta del contraente
e l’esecuzione dei lavori. La competenza in materia è ad esaurimento in quanto dall’1 gennaio 2001 è stata trasferita
alla Regione Puglia.
D) - AGENSUD
· Il decreto legislativo n° 96 del 3 aprile 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel prevedere la cessazione
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha attribuito alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
- Direzione Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali, e
successivamente del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, quindi del
Provveditorato Interregionale:
1. la chiusura
contabile e gestionale dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera
C.I.P.E. n° 157 dell’8 aprile 1987, nonché dei progetti e delle attività per le
quali, in attuazione della stessa delibera C.I.P.E., sia stato a suo tempo
disposto il trasferimento a Regioni, Enti locali, loro Consorzi ed altri Enti
pubblici e per i quali sussistano procedure contenziose, ovvero pretese di
maggiori compensi a qualsiasi titolo;
2. la definizione
delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione degli interventi e
relative ad accadimenti antecedenti il trasferimento dei progetti ai
concessionari.
E) - ALTRE
ATTRIBUZIONI
· L’art. 81 del D.P.R. n° 616/77, come modificato dal
D.P.R. n° 383/94, stabilisce che per le opere pubbliche statali o di interesse
statale, salvo le opere destinate alla difesa militare, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, l’accertamento di conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatto dallo Stato
d’intesa con la Regione interessata (art. 2 del D.P.R. n° 383/94) e che,
qualora l’accertamento dia esito negativo, oppure non si perfezioni entro il
tempo stabilito, viene convocata apposita conferenza dei servizi (ar. 3
del D.P.R. n° 383/94).
Con
la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 4294/25 del 4 giugno 1996, è
stato chiarito che è nelle attribuzioni dei Provveditorati alle Opere Pubbliche
la potestà di compiere tutti gli atti diretti al raggiungimento dell’intesa
(con esclusione delle opere interessanti più Regioni, che restano di pertinenza
degli organi centrali del Ministero);
· Esame dei progetti esecutivi di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato e di
importo inferiore ai 25 milioni di Euro, nonché parere sui progetti delle altre
pubbliche amministrazioni ove esse ne facciano richiesta (art. 6, comma 5
della legge n° 109/94). Il parere sui predetti progetti viene espresso dal
C.T.A.;
· Autorizzazione eletrodotti ad alta tensione
(istruttorie).
· Funzioni di stazione appaltante (art. 19, comma 3
della legge n° 109/94) per le amministrazioni aggiudicatrici di lavori
pubblici e per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della legge n°
109/94 (concessionari di lavori pubblici, concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, aziende speciali e consorzi di
cui agli artt. 22, 23 e 25 della legge n° 142/90, società di capitale pubblico
in misura anche non prevalente per la produzione di beni e servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai
concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui al D.L. n° 158/1995). Previa
stipula di apposito disciplinare, le amministrazioni sopracitate possono
affidare al Provveditorato alle Opere Pubbliche le funzioni di stazione
appaltante ed in particolare i seguenti incarichi:
1. responsabile del
procedimento;
2. progettazione
dell’intervento nelle diverse fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva;
3. esame ed
approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dei relativi piani
di sicurezza e coordinamento;
4. indizione di
eventuale conferenza dei servizi;
5. appalto dei
lavori;
6. direzione dei
lavori;
7. collaudazione.
CAPITOLI DI SPESA
Nella Contabilità Generale
dello Stato i Capitoli di spesa di competenza per le suddette attribuzioni
sono:
Cap.
1272 ex 2612:
Spese per studi, progetti, indagini e
rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l’indirizzo ed il
coordinamento dell’assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica,
ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di
progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici
decentrati;
Cap.
1626 ex 3560:
Spese per studi, progetti, indagini e
rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l’indirizzo ed il
coordinamento dell’assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica,
ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di
progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici
decentrati;
Cap.
1783 ex 3721:
Manutenzione degli edifici pubblici statali e
degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli
immobili in uso alle Università ed a tutti gli altri isituti culturali e
scientifici;
Cap.
7200 ex 7124:
Spese per l’acquisto e l’installazione di opere
prefabbricate, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il
restauro e la manutenzione straordinaria di immobili per gli interventi
eseguiti per conto del Ministero della Giustizia;
Cap.
7341 ex 8152:
Spese per la costruzione, sistemazione,
manutenzione, completamento di edifici pubblici statali, per altri immobili
demaniali, per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali
nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti
pubblici;
Cap.
7343 ex 8154:
Spese, comprese quelle inerenti la progettazione,
per l’attuazione di un programma straordinario quinquennale di interventi per
la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze dell’Arma dei
Carabinieri, per la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento di quelle
esistenti, nonché per l’acquisto di edifici di nuova costruzione o in corso di
realizzazione;
Cap.
7344 ex 8156:
Interventi di ristrutturazione ed adeguamento
delle strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
Cap.
7345 ex 8157:
Spese, comprese quelle inerenti la progettazione,
per l’attuazione di un programma straordinario di interventi con particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione
di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio
destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti del corpo della Guardia
di Finanza, per la ristrutturazione, l’ampliamento ed il completamento di
fabbricati e relative pertinenze già esistenti, nonché per l’acquisizione di
edifici anche in corso di realizzazione;
Cap.
7346 ex 8158:
Spese per la costruzione ovvero per
l’acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di servizio e
relativi impianti speciali, nonché spese per la ristrutturazione, ampliamento,
completamento e sistemazione di sedi esistenti per il corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e per le relative progettazioni;
Cap.
7348 ex 8160:
Spese per interventi di adeguamento degli edifici
demaniali, o in uso alle Amministrazioni dello Stato, alle norme per la
sicurezza degli impianti elettrici ed alle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori;
Cap.
7394 ex 8289:
Spese per interventi di edilizia demaniale, da
effettuare nelle zone della Campania, Basilicata e Puglia, colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;
Cap.
7395 ex 8290:
Spese per interventi su edifici di culto, adibiti
a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, nonché su immobili riconosciuti di interesse storico, artistico,
e monumentale, pubblici, destinati ad uso pubblico o comunque di rilevante
interesse pubblico nelle zone della Campania, Basilicata e Puglia, colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;
Cap.
7400 ex 7181:
Spese per l’acquisto e l’installazione di opere
prefabbricate, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il
restauro e la manutenzione straordinaria di immobili per gli interventi
eseguiti per conto del Ministero della Giustizia;
Cap.
7473 ex 8481:
Spese per la costruzione, il
completamentol’adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di
prevenzione e pena, per le relative progettazioni e direzioni dei lavori, per
le rilevazioni geognostiche, per interventi di manutenzione indispensabili e
giustificati da fatti o eventi straordinari, nonché per compiti di studio e di
ricerca, di progettazione e tipizzazione di opere di edilizia penitenziaria,
spese per la manutenzione ed il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie;
Cap.
7475 ex 8483:
Spese per la realizzazione delle opere di
ampliamento e ristrutturazione degli istituti penitenziari, finalizzate per la
predisposizione delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare
l’alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle
traduzioni e piantonamenti dei detenuti;
Cap.
7527 ex 8601:
Spese per l’apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza
regionale;
Cap.
7544 ex 8661:
Somme da erogare per l’effettuazione delle spese
della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento
delle competenze dei soppressi dipartimenti per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;
Cap.
7641 ex 8872:
Spese per gli immobili che interessano il
patrimonio storico-artistico delle Regioni o di altri soggetti;
Cap.
7670 ex 8953:
Spese per la ristrutturazione del centro storico
Cap.
7690 ex 9012:
Somme occorrenti per il completamento di opere
infrastrutturali nelle aree depresse;
Cap.
7841 ex 7257:
Costruzioni a cura dello Stato di opere relative
ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle
edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e di polizia dei
porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e
completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime per gli
interventi eseguiti per conto del Dipartimento per la navigazione ed il
trasporto marittimo ed aereo;
Cap.
8611 ex 7402:
Contributi in capitale in misura non superiore al
70% a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la
costruzione, l’ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel
piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti
per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale per le somme
impegnate entro il 31 dicembre 2000;
Cap.
8612 ex 7403:
Contributi in capitale in misura non superiore al
90% a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la
costruzione, l’ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel
piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti
per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale per le
somme impegnate entro il 31 dicembre 2000; all’attualità il presente capitolo
rientra nel bilancio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio.
COMMISSIONI
CERTIFICAZIONE
DI QUALITA’
Il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata è
dotato di un sistema di controllo interno di qualità ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2008 certificato, al fine di poter svolgere le attività di verifica
dei progetti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010:
· comma 1 “La stazione appaltante provvede all’attività
di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della
propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del
codice.”;
· comma 2, lett. b), punti 2 e 3 “Le strutture di cui al
comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di
un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto
da progettisti interni.”.